Art. 10

Art. 10

In vigore dal 5 mar 1992
1. Per poter beneficiare del regime all'importazione previsto dall'articolo 14, paragrafi 2 e 4 dell'accordo intermedio per i prodotti dei gruppi 3, 13 e 20 di cui all'allegato I del presente regolamento, l'importatore deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro di importazione una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprendente un'apposita domanda per i prodotti di cui trattasi e corredata del certificato di cui all'. Se accettano tale dichiarazione, le autorità competenti dello Stato membro interessato comunicano alla Commissione le domande di assegnazione a valere sui quantitativi di cui all'allegato I. 2. Le domande sono trasmesse senza indugio alla Commissione con indicazione della data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica. 3. La Commissione assegna i quantitativi richiesti, per quanto il saldo disponibile lo permetta, in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità competenti dello Stato membro importatore. I quantitativi non utilizzati sono riversati quanto prima nel quantitativo corrispondente dell'anno per il quale erano stati concessi. Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile dei quantitativi di cui all'allegato I, l'assegnazione viene fatta proporzionalmente alle domande. Appena possibile, la Commissione informa gli Stati membri in merito ai quantitativi prelevati.
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