Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 mar 1992
Tutte le importazioni nella Comunità di prodotti dei gruppi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 di cui all'allegato I del presente regolamento, effettuate nell'ambito del regime previsto dall'articolo 14, paragrafi 2 e 4 dell'accordo intermedio, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione. I quantitativi di prodotti che beneficiano di questo regime e le aliquote di riduzione dei prelievi sono indicati, per gruppo, nell'allegato I.
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