Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 mar 1992
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121. (2) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3. (5) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6. (6) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9. (7) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale. (8) GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 48.
Storico versioni

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