Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 feb 1992
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16. (3) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 1. (4) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (5) GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6. (6) GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 34. ALLEGATO - 0202 10 00, 0202 20 - 0202 30, 0206 29 91
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