Art. 1
All'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3701/91 è aggiunto il seguente punto d):
In vigore dal 11 feb 1992
« d) nella casella 16, l'indicazione di uno dei gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata figuranti nell'allegato sotto lo stesso trattino. »
Storico versioni
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