Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 feb 1992
1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all', spediti dalla Corea del Sud verso Germania, Benelux, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Spagna e Portogallo prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3790/91 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato. 2. Detti limiti quantitativi di cui all' non impediscono l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Corea del Sud prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 3790/91.
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