Art. 1 · L'allegato del regolamento (CEE) n. 1730/87 è così modificato:

Art. 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1730/87 è così modificato:

In vigore dal 6 feb 1992
1) Al capitolo I, « Definizione del prodotto », il testo è sostituito dal seguente: « La presente norma si applica all'uva da tavola, cioè ai frutti delle varietà (cultivar) derivate dalla Vitis vinifera L., destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusa l'uva da tavola destinata alla trasformazione industriale. » 2) Al capitolo III, « Disposizioni relative alla calibrazione », è aggiunto il quarto comma seguente: « Qualora il nome della varietà menzionata nelle indicazioni esterne non figuri nell'elenco di cui all'allegato della presente norma, si applica il calibro minimo delle varietà a grossi acini. » 3) L'allegato della norma « Elenchi delle varietà » è così modificato: a) il titolo è sostituito con il seguente: « Elenchi non tassativi delle varietà »; b) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: « Le varietà precedute da un asterisco (*) sono prodotte nella Comunità ».
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