Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 feb 1992
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19. (3) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 25. (4) GU n. L 308 del 9. 11. 1991, pag. 26. ALLEGATO (in tonnellate espresse in zucchero bianco) Paese produttore di origine Stato membro di raffinazione Campagna di commercializzazione 1989/1990 Campagna di commercializzazione 1990/1991 Barbados Regno Unito 49 838,0 32 923,1 Francia - 14 705,6 Belize Regno Unito 39 207,4 42 313,2 Congo Francia 6 770,5 7 635,9 Costa d'Avorio Francia 11 307,7 8 660,7 Isole Figi Regno Unito 166 693,8 167 001,0 Guyana Regno Unito 155 713,0 114 592,8 Giamaica Regno Unito 134 179,8 107 057,5 Madagascar Francia 5 747,2 2 426,5 Maurizio Regno Unito 414 847,5 420 158,3 Portogallo 17 512,2 17 465,2 Saint Christopher e Nevis Regno Unito 10 408,1 19 118,9 Swaziland Regno Unito 64 411,3 68 322,0 Francia 40 161,4 43 428,4 Tanzania Regno Unito 10 428,6 10 750,2 Trinidad e Tobago Regno Unito 42 755,8 46 991,9 Zimbabwe Regno Unito 31 745,5 30 778,7
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