Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3094/86 è modificato nel modo seguente:
In vigore dal 27 gen 1992
1) all' è aggiunto il paragrafo seguente:
«11. È vietato tenere a bordo o utilizzare reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate simili aventi una
dimensione minima uguale o superiore a 90 millimetri e aventi più di 100 maglie sulla circonferenza del sacco in senso stretto, escluse le giunture e le ralinghe.
Le reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate simili aventi una dimensione superiore o uguale a 100 millimetri possono essere fornite nella metà superiore della circonferenza del sacco, di una pezza (pannello o finestra) di rete a maglia quadrata attaccata alle giunture o ralinghe, avente una dimensione uguale o superiore a 90 millimetri.
Si intende per "rete a maglia quadrata " una pezza montata in modo che le due direzioni AB delle maglie che costituiscono la pezza siano l'una parallela e l'altra perpendicolare all'asse longitudinale del sacco in senso stretto. La direzione AB è la direzione parallela ad una serie rettilinea.»
2)
Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Un pesce, crostaceo o mollusco è sotto misura se le sue dimensioni sono inferiori alle dimensioni minime specificate negli allegati II o III per le specie appropriate e la regione corrispondente o la particolare zona geografica, qualora questa sia specificata. Ove sia consentito utilizzare più di un metodo di misurazione della dimensione minima, il pesce, crostaceo o mollusco è sotto misura se almeno una dimensione richiesta è superiore alla dimensione minima corrispondente.»
3)
Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c) è sostituito dal testo seguente:
«b) La dimensione dello scampo e dell'astice è misurata, secondo quanto indicato nell'allegato IV,
- in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace,
- in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae.
Le code degli scampi presentate staccate sono misurate iniziando dal bordo anteriore del primo segmento della coda fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae. La coda è misurata in piano senza distenderla.
c)
La dimensione del granciporro è misurata, secondo quando indicato nell'allegato IV,
- in lunghezza del carapace, lungo la linea mediana, iniziando dallo spazio interorbitale fino al margine posteriore del carapace,
- in larghezza massima del carapace, perpendicolarmente alla linea mediana del medesimo,
- in lunghezza totale degli ultimi due segmenti di ciascuna chela.»
4)
Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettera c) è sostituito dal testo seguente:
«al suro (Trachurus spp.), allo sgombro (Sgomber spp.) e all'acciuga (Engraulis encrasicholus) destinati ad essere utilizzati come esche vive».
5)
All'articolo 5, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
«È permesso sbarcare esclusivamente esemplari intieri di pettine (Pecten spp.).»
6)
È inserito l'articolo seguente:
«Articolo 7 bis
Spratto
1. È vietata tutto l'anno nello Skagerrak e nel Kattegat la pesca dello spratto con reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 millimetri.
2. La pesca dello spratto è vietata:
a) dal 1o luglio al 31 ottobre nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
- costa occidentale della Danimarca a 55o30m di latitudine nord,
- 55o30m di latitudine nord e 7o00m di longitudine est,
- 57o00m di latitudine nord e 7o00m di longitudine est,
- costa occidentale della Danimarca a 57o00m di latitudine nord;
b)
dal 1o gennaio al 31 marzo e dal 1o ottobre al 31 dicembre nel rettangolo statistico CIEM 39E8. Ai fini del presente regolamento, tale rettangolo è delimitato da una linea che, partendo dal punto d'intersezione della costa orientale dell'Inghilterra a 55o00m di latitudine nord, si dirige a est fino a 1o00m di longitudine ovest, quindi a nord sino a 55o30m di latitudine nord e successivamente a ovest sino alla costa inglese;
c)
dal 1o gennaio al 31 marzo e dal 1o ottobre al 31 dicembre nelle acque interne del Moray Firth ad ovest di 3o30m di longitudine ovest e nelle acque interne del Firth of Forth ad ovest di 3o00m di longitudine ovest.»
7) All'articolo 9, sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«15. a) La pesca con reti a strascico, sciabiche danesi o reti analoghe trainate è vietata, dal 1o settembre al 31 dicembre, nelle zone geografiche delimitate da una linea che collega le coordinate seguenti:
- punto della costa settentrionale della Spagna denominato Cabo Prior (43o34m di latitudine nord e 8o19m di longitudine ovest),
- 43o50m di latitudine nord e 8o19m di longitudine ovest,
- 43o25m di latitudine nord e 9o12m di longitudine ovest,
- punto della costa occidentale della Spagna denominato Cabo Villano (43o10m di latitudine nord e 9o12m di longitudine ovest).
b)
La pesca con reti a strascico, sciabiche danesi o reti analoghe trainate è vietata, dal 1o ottobre al 31 dicembre, nelle zone geografiche delimitate da una linea che collega le coordinate seguenti:
- punto della costa occidentale della Spagna denominato Cabo Corrubedo (42o35m di latitudine nord e 9o05m di longitudine ovest),
- 42o35m di latitudine nord e 9o25m di longitudine ovest,
- 43o00m di latitudine nord e 9o30m di longitudine ovest,
- punto della costa occidentale della Spagna a 43o00m di latitudine nord.
c)
La pesca con reti a strascico, sciabiche danesi o reti analoghe trainate è vietata, dal 1o dicembre fino all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, nelle zone geografiche delimitate da una linea che collega le coordinate seguenti:
- punto della costa occidentale del Portogallo a 37o50m di latitudine nord,
- 37o50m di latitudine nord e 9o03m di longitudine ovest,
- 37o00m di latitudine nord e 9o06m di longitudine ovest,
- punto della costa occidentale del Portogallo a 37o00m di latitudine nord.
16. È vietato alle navi, che utilizzano reti a ciancioli o attrezzi da traino con maglie autorizzate in via derogatoria per la pesca dello sgombro, dell'aringa o del suro, tenere a bordo apparecchiature di cernita automatica.
In deroga al comma precedente le navi congelatrici sono autorizzate a detenere a bordo apparecchiature di cernita automatica a condizione che queste abbiano quale unica funzione la classificazione commerciale della totalità dei pesci catturati e destinati al congelamento. L'installazione a bordo degli apparecchi di cernita dovrà essere concepita in modo che le catture risultanti dalla classificazione siano immediatamente congelate per la loro commercializzazione e non possano essere facilmente rigettate in mare.»
8)
È inserito l'articolo seguente:
«Articolo 9 bis
1. È vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o diverse reti da posta derivante, la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 chilometri.
2. È consentita una deroga fino al 31 dicembre 1993 alle navi che hanno praticato la pesca del tonno germone con rete da posta derivante nell'Atlantico Nord-Orientale durante almeno i due anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento. Queste navi sono iscritte su un registro comunitario e possono utilizzare reti da posta derivante di una lunghezza che può andare fino a 2,5 chilometri purché la lunghezza addizionata della rete risultante non superi una lunghezza totale di 5 chilometri. La ralinga superiore sarà immersa ad una profondità minima di due metri. Questa deroga scade alla data precitata, a meno che il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, ne decida la proroga alla luce di basi scientifiche che dimostrano l'assenza di qualsiasi rischio ecologico ad essa connesso.
3. Durante tutta la durata dell'attività di pesca di cui al paragrafo 1, la rete deve restare attaccata alla nave se ha una lunghezza superiore a un chilometro. Tuttavia nella fascia costiera di 12 miglia, una nave può non restare attaccata alla rete se procede ad una sorveglianza costante della stessa.
4. Nonostante l', paragrafo 1, le disposizioni del presente articolo sono applicabili, fatta eccezione del Baltico, dei Belts e dell'OEresund, in tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e fuori di queste acque, a tutte le navi da pesca che battono bandiera di uno Stato membro o che sono registrate in uno Stato membro.»
9)
All'articolo 13, paragrafi 4 e 5 l'espressione «10 giorni di calendario» è sostituita da «10 giorni lavorativi».
10)
Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo che figura all'allegato I del presente regolamento.
11)
All'allegato II le cifre relative al merlano (Merlangius merlangus) nella regioni n. 2, tranne Skagerrak e Kattegat, e n. 3 sono costituite dalla cifra «23».
12)
All'allegato III i dati relativi alla specie suro (Trachurus trachurus e Trachurus picturatus), sgombro (Scomber Scombrus), sgombro cavallo (Scomber japonicus), acciuga (Engraulis encrasicholus) e pettine maggiore (Pecten maximus) sono sostituiti dai dati che figurano nell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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