Art. 2
In vigore dal 27 gen 1992
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1992. Per il Consiglio
Il Presidente
A. MARQUES DA CUNHA
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27). (2) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3808/89 (GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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