Art. 1
In vigore dal 27 gen 1992
In deroga all'articolo 20 quinquies, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE e per le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993, in Grecia, in Spagna e in Portogallo i contratti di ammasso per l'olio d'oliva possono essere conclusi anche dalle organizzazioni di produttori e le relative unioni che siano riconosciute ai sensi di detto regolamento, detengano olio d'oliva di origine comunitaria prodotto dai propri soci e dispongano di impianti adeguati ai fini dell'ammasso.
Storico versioni
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