Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3285/83 è modificato come segue:
In vigore dal 27 gen 1992
1) all'articolo 3, è soppresso il paragrafo 2;
2) il testo dell'articolo 3, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
« 3. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori costituita in Spagna e in Portogallo è considerata come rappresentativa ai fini dell'applicazione del presente regime qualora raggruppi oltre il 50 % dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi più del 50 % della produzione di tale circoscrizione.
Le norme di cui all'articolo 15 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 adottate dalle organizzazioni o associazioni di organizzazioni di produttori considerate come rappresentative in applicazione del primo comma non possono essere rese obbligatorie per i produttori non aderenti stabiliti nella circoscrizione economica se dalla consultazione di tutti i produttori di detta circoscrizione risulti che almeno un terzo di essi vi si è opposto.
Il presente paragrafo è applicabile fino al termine della quinta campagna di commercializzazione del o dei prodotti considerati, successiva, a seconda dello Stato membro considerato, al termine della prima fase o della prima tappa del periodo transitorio dell'adesione. »;
3) l'articolo 4 è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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