Art. 9

Art. 9

In vigore dal 27 gen 1992
1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente regolamento sono riservate. Esse sono coperte dal segreto professionale e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato che le riceve e dalle norme corrispondenti applicabili agli organi comunitari. Tuttavia, tali informazioni: - devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alla base imponibile, alla riscossione o al controllo amministrativo dell'imposta, ai fini di un corretto accertamento fiscale, o alle persone, all'interno delle istituzioni comunitarie, che devono potervi accedere per motivi professionali, - inoltre, possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi, avviati a seguito di mancata osservanza della normativa fiscale, che comportano eventuale applicazione di sanzioni. 2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni ne permette l'utilizzazione per scopi diversi nello Stato membro richiedente quando la legislazione dello Stato membro interpellato ne permette l'uso per scopi simili. 3. Quando l'autorità richiedente ritiene che le informazioni da essa ricevute dall'autorità interpellata possono essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, essa può trasmetterle a quest'ultima col consenso dell'autorità interpellata. TITOLO IV Procedure di consultazione e di coordinamento
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