Art. 7
In vigore dal 27 gen 1992
1. L'autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all'autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni di cui all', paragrafo 2 alle seguenti condizioni:
- il numero e il tipo di richieste di informazione presentate in un determinato periodo di tempo da detta autorità richiedente non devono imporre a detta autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo;
- detta autorità richiedente deve aver esaurito le fonti di informazione consuete, che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere l'informazione richiesta senza correre il rischio di compromettere il raggiungimento dell'obiettivo voluto;
- detta autorità richiedente deve chiedere assistenza soltanto se è in grado di fornire un'assistenza analoga all'autorità richiedente di un altro Stato membro.
Secondo la procedura prevista all' e in base alle esperienze fatte durante il primo anno di funzionamento nel nuovo sistema di cooperazione amministrativa, la Commissione presenta, prima del luglio 1994, criteri generali per definire la portata dei suddetti obblighi.
2. Qualora un'autorità richiedente non sia in grado di conformarsi alle disposizioni generali del paragrafo 1, essa ne informa immediatamente l'autorità interpellata, indicando i propri motivi. Qualora un'autorità interpellata ritenga che le disposizioni generali del paragrafo 1 non siano rispettate e che pertanto non vi sia nessun obbligo di fornire le informazioni richieste, essa lo notifica immediatamente all'autorità richiedente indicando le ragioni. L'autorità richiedente e l'autorità interpellata cercano di pervenire ad un accordo. Qualora ciò si riveli impossibile entro un mese a decorrere dalla data della notifica, ciascuna autorità può chiedere che la questione venga esaminata secondo l'.
3. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione della direttiva 77/799/CEE per quanto riguarda lo scambio di informazioni di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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