Art. 4

Art. 4

In vigore dal 27 gen 1992
1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro detiene una base elettronica di dati nella quale archivia ed elabora le informazioni che raccoglie conformemente all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b) della direttiva 77/388/CEE. Per consentire l'uso di tali informazioni nelle procedure previste dal presente regolamento si procede alla loro archiviazione per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è consentito l'accesso alle medesime. Gli Stati membri garantiscono che la base di dati sia aggiornata, completa ed esatta. Sono definiti secondo la procedura prevista all' criteri per determinare gli emendamenti che non sono pertinenti, essenziali o utili e che di conseguenza possono non essere apportati. 2. In base ai dati reperiti in conformità del paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro ottiene automaticamente e senza indugio da ogni altro Stato membro, che gliele comunica automaticamente ed immediatamente, le seguenti informazioni, alle quali essa può anche accedere direttamente: - i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che ottiene l'informazione, nonché - il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni, effettuate alle persone titolari di detti numeri, da parte di tutti gli operatori identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro che fornisce l'informazione; i valori sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce l'informazione e si riferiscono a trimestri dell'anno civile. 3. In base alle informazioni ottenute conformemente al paragrafo 1 e ogniqualvolta lo ritenga necessario per controllare acquisizioni intracomunitarie di beni, ma unicamente per combattere la frode fiscale, l'autorità competente di uno Stato membro ottiene automaticamente e senza indugio le informazioni seguenti, alle quali essa può anche accedere direttamente: - i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le forniture di cui al paragrafo 2, secondo trattino nonché - il valore totale delle suddette forniture fatte da ciascuna persona a ciascuna persona interessata titolare di un numero di identificazione IVA di cui al paragrafo 2, primo trattino; i valori sono espressi nella moneta dello Stato membro che dà l'informazione e si riferiscono a trimestri dell'anno civile. 4. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro sia obbligata a permettere l'accesso ad informazioni in virtù del presente articolo, per quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 essa adempie a tale obbligo entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla fine del trimestre dell'anno civile al quale le informazioni si riferiscono. In deroga a questa norma, qualora siano aggiunte informazioni alla base di dati nelle circostanze previste nel paragrafo 1, l'accesso a tali ulteriori informazioni è dato al più presto e comunque non oltre tre mesi a decorrere dal trimestre in cui queste sono state raccolte; le condizioni a cui le informazioni corrette sono accessibili sono determinate secondo la procedura prevista all'. 5. Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini dell'applicazione del presente articolo, registrino informazioni in basi di dati elettroniche e si scambino tali informazioni per via elettronica, adottano le misure necessarie a garantire il rispetto dell'.
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