Art. 3

Art. 3

In vigore dal 27 gen 1992
1. L'obbligo di assistenza previsto dal presente regolamento non si applica alla trasmissione di informazioni o documenti che le autorità amministrative di cui all' hanno raccolto a richiesta dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, in caso di richiesta di assistenza, la trasmissione di documenti o informazioni si effettua ogniqualvolta l'autorità giudiziaria, consultata a tale effetto, lo consenta. 2. Il presente regolamento non limita l'applicazione delle disposizioni contenute in altri accordi o strumenti relativi alla cooperazione in materia fiscale. 3. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale. TITOLO II Scambio di informazioni relative all'imposta sul valore aggiunto concernenti transazioni intracomunitarie
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