Art. 2 · 1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

Art. 2

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

In vigore dal 27 gen 1992
- « autorità competente »: l'autorità designata quale corrispondente ai sensi del paragrafo 2; - «autorità richiedente »: l'autorità competente di uno Stato membro dalla quale emana la richiesta di assistenza; - « autorità interpellata »: l'autorità competente dello Stato membro alla quale è rivolta la richiesta di assistenza amministrativa; - « persona »: - una persona fisica; - una persona giuridica; - laddove la normativa vigente ne prevede la possibilità, un'associazione di persone alla quale viene riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma priva dello status di persona giuridica; - «permettere l'accesso »: autorizzare l'accesso alla base di dati elettronica in questione e fornire dati con mezzi elettronici; - « numero di identificazione IVA »: il numero previsto all'articolo 22, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) della direttiva 77/388/CEE; - « transazioni intracomunitarie »: la fornitura intracomunitaria di beni e la prestazione intracomunitaria di servizi, definite nel presente paragrafo; - « fornitura intracomunitaria di beni »: una fornitura di beni che deve essere menzionata nell'elenco ricapitolativo di cui all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b) della direttiva 77/388/CEE; - « prestazione intracomunitaria di servizi »: una prestazione di servizi contemplata dall'articolo 28 ter, punti C, D ed E della direttiva 77/388/CEE; - « acquisizione intracomunitaria di beni »: l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale, ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE. 2. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione l'elenco delle autorità competenti che essa designa in qualità di corrispondenti ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Inoltre, ogni Stato membro designa un ufficio centrale quale responsabile principale per i collegamenti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa. 3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle autorità competenti e, se necessario, il suo aggiornamento. TITOLO I Scambio di informazioni - Disposizioni generali
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