Art. 12

Art. 12

In vigore dal 27 gen 1992
1. Nelle questioni di interesse bilaterale, le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare direttamente tra loro. Le autorità competenti degli Stati membri possono, di comune accordo, consentire ad altre autorità da esse designate di stabilire tra loro contatti diretti per casi specifici o per certe categorie di casi. 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a: a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti di cui all'; b) stabilire una cooperazione diretta fra le autorità specialmente abilitate ai fini di tale coordinamento; c) definire le modalità appropriate per garantire il buon funzionamento delle disposizioni per lo scambio di informazioni previsto dal presente regolamento. 3. La Commissione comunica al più presto all'autorità competente di ciascuno Stato membro tutte le informazioni che essa riceve e che è in grado di trasmettere. TITOLO V Disposizioni finali
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