Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 gen 1992
Il dazio antidumping provvisorio, istituito con il regolamento (CEE) n. 2904/91 sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari di Taiwan, dell'Indonesia, dell'India, della Repubblica popolare cinese e della Turchia, è prorogato per un periodo di due mesi. Esso cessa di essere applicabile qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prima della scadenza di detto periodo.
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