Art. 3

Art. 3

In vigore dal 27 gen 1992
Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per il prodotto di cui all' del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro in causa procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume del contingente tariffario, di un quantitativo corrispondente a tale fabbisogno. Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione. I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte dell'autorità doganale dello Stato membro in causa, nella misura in cui il saldo disponibile glielo consenta. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, li riversa non appena possibile nel volume contingentale. Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del contingente, l'assegnazione viene fatta proporzionalmente alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.
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