Art. 1
In vigore dal 27 gen 1992
Le navi battenti bandiera di uno Stato membro cui si applica il programma internazionale d'ispezione reciproca della NAFO trasmettono alla Commissione delle Comunità europee e simultaneamente alle loro autorità nazionali competenti, conformemente alle regole stabilite nell'allegato, le informazioni in esso precisate.
Storico versioni
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