Art. 1

Art. 1

In vigore dal 27 gen 1992
È approvato a nome della Comunità il protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco per il periodo dal 1o aprile 1991 al 29 febbraio 1992. Il testo del protocollo n. 2 è accluso al presente regolamento.
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