Art. 5
In vigore dal 14 gen 1992
1. Le azioni contemplate dal presente regolamento e finanziate col bilancio delle Comunità sono gestite dalla Commissione, fatta salva la gestione da parte della Banca degli abbuoni d'interesse, delle operazioni sui capitali di rischio e dei prestiti a condizioni speciali in base ad un mandato conferito a quest'ultima dalla Commissione a nome della Comunità, conformemente all'articolo 105, paragrafo 3 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
2. Almeno una volta l'anno, la Commissione e la Banca comunicano agli Stati membri le informazioni, raccolte presso i paesi candidati, sui settori e sui progetti già noti che potrebbero essere sostenuti in base al presente regolamento.
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