Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 gen 1992
1.   Allo scopo di garantire la coerenza delle azioni di cooperazione e di migliorarne la complementarità, gli Stati membri, la Commissione e la Banca si scambiano qualsiasi informazione utile sui finanziamenti che prevedono di concedere. Le possibilità di cofinanziamento sono esaminate nell'ambito di tale scambio di informazioni. 2.   Gli Stati membri, la Commissione e la Banca si comunicano altresì, nell'ambito del comitato di cui all', i dati di cui dispongono sugli altri aiuti bilaterali e multilaterali a favore dei paesi beneficiari.
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