Art. 10

Art. 10

In vigore dal 14 gen 1992
1.   Fatto salvo il mandato conferito alla Banca e menzionato all', la Commissione si accerta dell'esecuzione degli aiuti e delle condizioni in cui i progetti e le azioni in via di realizzazione, finanziati con tali aiuti, sono posti in atto dai paesi beneficiari o dagli altri eventuali beneficiari contemplati in ciascuno dei protocolli con detti paesi. 2.   Essa si accerta inoltre, in stretto collegamento con le autorità responsabili del paese o dei paesi beneficiari, delle condizioni in cui le ralizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari. 3.   In occasione degli esami prescritti ai paragrafi 1 e 2, la Commissione verifica, unitamente alla Banca, in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi definiti in conformità degli accordi e dei protocolli conclusi con i paesi beneficiari. 4.   La Commissione sottopone al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione annuale sull'esecuzione degli aiuti e in particolare sul rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
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