Art. 1
In vigore dal 14 gen 1992
Al momento dell'attuazione degli aiuti a favore dei paesi benficiari, la Commissione vigila sull'applicazione degli orientamenti della cooperazione finanziaria e tecnica stabiliti con questi paesi nell'ambito della politica mediterranea rinnovata e della sua attualizzazione nonché sull'applicazione della politica di cooperazione allo sviluppo definita dal Consiglio.
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