Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 3378/91 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3378/91 è modificato come segue:

In vigore dal 9 gen 1992
1) Il testo dell'articolo 5 è modificato come segue: - al paragrafo 2: - il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: « b) il quantitativo richiesto precisando se il burro sarà esportato tal quale o previa trasformazione in burro concentrato; » - il testo della lettera c) è sostituito dal seguente: « c) il paese o i paesi di destinazione del burro previsti; » - il testo della lettera f) è soppresso; - nel paragrafo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: « a) riguarda un quantitativo minimo di 500 tonnellate ». 2) All'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, i termini « può essere costituita » sono sostituiti dai termini « è costituita ». 3) All'articolo 10, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma: « Tuttavia, se il tenore, in peso, di grassi lattici è superiore al 99,8 %, il quantitativo di burro da utilizzare per 100 chilogrammi di burro concentrato, come minimo, è portato a 122,5 chilogrammi. » 4) All'articolo 11, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: « La competente autorità dello Stato membro sul cui territorio sono effettuate le operazioni di trasformazione e di ricondizionamento, di cui agli articoli 9 e 10, provvede al controllo di dette operazioni. »
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