Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3378/91 è modificato come segue:
In vigore dal 9 gen 1992
1) Il testo dell'articolo 5 è modificato come segue:
- al paragrafo 2:
- il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
« b) il quantitativo richiesto precisando se il burro sarà esportato tal quale o previa trasformazione in burro concentrato; »
- il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
« c) il paese o i paesi di destinazione del burro previsti; »
- il testo della lettera f) è soppresso;
- nel paragrafo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
« a) riguarda un quantitativo minimo di 500 tonnellate ».
2) All'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, i termini « può essere costituita » sono sostituiti dai termini « è costituita ».
3) All'articolo 10, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
« Tuttavia, se il tenore, in peso, di grassi lattici è superiore al 99,8 %, il quantitativo di burro da utilizzare per 100 chilogrammi di burro concentrato, come minimo, è portato a 122,5 chilogrammi. »
4) All'articolo 11, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
« La competente autorità dello Stato membro sul cui territorio sono effettuate le operazioni di trasformazione e di ricondizionamento, di cui agli articoli 9 e 10, provvede al controllo di dette operazioni. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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