Art. 1
In vigore dal 9 gen 1992
All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 598/86, la cifra « 650 000 » è sostituita da « 750 000 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1992:45:oj#art-1