Art. 3

Art. 3

In vigore dal 9 gen 1992
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19. (3) GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 16. (4) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 71.
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