Art. 5

Art. 5

In vigore dal 23 dic 1991
Le aliquote di dazio indicate negli allegati I, II e III si applicano unicamente quando il prezzo franco frontiera determinato dagli Stati membri in conformità dei regolamenti (CEE) n. 3796/81 e (CEE) n. 3468/88 è almeno pari al prezzo di riferimento stabilito o da stabilire dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti in questione.
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