Art. 4

Art. 4

In vigore dal 23 dic 1991
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1992, le importazioni nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, di taluni prodotti originari delle isole Faeroeer, indicati negli allegati II e III, sono soggette rispettivamente a massimali e a sorveglianza comunitaria. Le designazioni dei prodotti di cui al primo comma, i livelli dei massimali e dei dazi doganali applicabili sono indicati negli allegati succitati. 2. Nel quadro di queste misure tariffarie, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati rispettivamente in conformità delle disposizioni dell'articolo 173, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 360, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2 dell'atto di adesione. 3. Le imputazioni ai massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e da un certificato di circolazione delle merci conforme alle norme figuranti nel protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di collaborazione amministrativa, allegato alla decisione 91/668/CEE. Una merce può essere imputata al massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data stabilita per il ripristino della riscossione dei dazi doganali. Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni imputate, secondo le modalità definite al primo e secondo comma. Con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 5 gli Stati membri informano la Commissione delle imputazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite. 4. Non appena i massimali sono raggiunti, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e fino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi. 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ogni mese, le imputazioni effettuate nel corso del mese precedente. 6. La sorveglianza statistica prevista per i prodotti figuranti nell'allegato III del presente regolamento avviene, a livello della Comunità, in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui all', paragrafo 3, primo comma e comunicate all'Istituto statistico delle Comunità europee in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 e (CEE) n. 1736/75.
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