Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 dic 1991
Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica corredata di un certificato di circolazione delle merci, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dal volume contingentale in causa di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno. Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle dichiarazioni di cui sopra devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione. I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte dell'autorità doganale dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, li riversa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente. Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale l'assegnazione avviene proporzionalmente alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.
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