Art. 1
In vigore dal 23 dic 1991
All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3587/91 (2), il primo comma diviene paragrafo 1 ed il paragrafo seguente viene aggiunto:
« 2. All' del regolamento (CEE) n. 3832/90, il paragrafo seguente viene aggiunto:
"3. In deroga alle disposizioni dei paragrafi precedenti, il volume dei contingenti tariffari per la Cecoslovacchia, l'Ungheria e la Polonia, di cui all'allegato I, messi a disposizione durante la parte del 1992 che precede l'entrata in vigore del regime preferenziale previsto dagli accordi europei con questi paesi, è limitato pro rata temporis di questo periodo."
All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3832/90 il paragrafo seguente viene aggiunto:
"6. In deroga ai paragrafi 1 e 3, il 1o gennaio 1992 gli Stati membri riversano nella riserva comunitaria l'integralità della loro quota nazionale per i contingenti tariffari per la Cecoslovacchia, l'Ungheria e la Polonia."
All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3832/90 il paragrafo seguente viene aggiunto:
"3. In deroga ai paragrafi precedenti, il volume degli importi fissati per la Cecoslovacchia, l'Ungheria e la Polonia di cui all'allegato II, messi a disposizione durante la parte del 1992 che precede l'entrata in vigore del regime preferenziale previsto dagli accordi europei con questi paesi, è limitato pro rata temporis di questo periodo." »
Storico versioni
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