Art. 5

Art. 5

In vigore dal 23 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente Y. VAN ROOY (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23). (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19). (3) GU n. L 148 del 29. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16). (4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8).
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