Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 dic 1991
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o, secondo i casi, dei corrispondenti articoli degli altri regolamenti pertinenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
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