Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 dic 1991
All', paragrafo 2, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 288/82 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2727/90, i termini « della Iugoslavia » sono sostituiti con i termini « delle Repubbliche della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Macedonia e della Slovenia » e la data del « 31 dicembre 1991 » è sostituita con il « 31 dicembre 1992 ».
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