Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Per quanto concerne l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1991. Per il Consiglio Il Presidente Y. VAN ROOY (1) GU n. C 313 del 4. 12. 1991, pag. 13. (2) Parere reso il 13 dicembre (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11. (4) GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:3800:oj#art-2