Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 280 dell'8. 10. 1991, pag. 4. (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (3) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (6) GU n. L 280 dell'8. 10. 1991, pag. 16. (7) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1. (8) GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.
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