Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 dic 1991
1. L'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo sull'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati è fatta in unità o mezza unità di percentuale in volume. Il titolo alcolometrico volumico effettivo indicato non può essere superiore né inferiore di oltre lo 0,8 % vol alla gradazione riscontrata all'analisi. 2. La cifra corrispondente al titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere seguita dal simbolo «% vol» e può essere preceduta dai termini «titolo alcolometrico effettivo» o «alcole effettivo» o dall'abbreviazione «alc.». Essa è indicata nell'etichettatura in caratteri alti almeno 3 millimetri.
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