Art. 4

Art. 4

In vigore dal 18 dic 1991
Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del versamento del saldo del contributo comunitario, gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi, o le rispettive copie certificate conformi, per mezzo dei quali sono stati calcolati gli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 4028/86, nonché i fascicoli completi dei richiedenti.
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