Art. 3
In vigore dal 18 dic 1991
1. Le domande di pagamento sono inoltrate alla Commissione tramite lo Stato membro o gli Stati membri interessati. Esse devono contenere i dati indicati nell'allegato IV e vanno presentate nella forma prescritta da tale allegato.
2. Lo Stato membro interessato certifica che le informazioni contenute nelle domande di pagamento di cui al paragrafo 1 sono esatte.
3. Entro i tre mesi che seguono l'entrata in vigore del presente regolamento, le autorità competenti trasmettono alla Commissione una descrizione particolareggiata dei metodi di controllo utilizzati per certificare l'esattezza delle informazioni contenute nelle domande di pagamento. Le autorità competenti informeranno la Commissione su qualsiasi modifica apportata ai metodi di controllo.
Storico versioni
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