Art. 1
In vigore dal 18 dic 1991
1. Gli investimenti di cui all'allegato I possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel quadro di progetti relativi all'attrezzatura dei porti da pesca, ai sensi del titolo VIII del regolamento (CEE) n. 4028/86, se riguardano attrezzature ausiliarie dell'attività peschereccia o della commercializzazione dei prodotti della pesca e sono destinati esclusivamente a queste attività.
2. Gli investimenti di cui all'allegato II non possono beneficiare di un contributo comunitario ai sensi del titolo VIII del regolamento (CEE) n. 4028/86.
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