Art. 3 · In deroga alle disposizioni:

Art. 3

In deroga alle disposizioni:

In vigore dal 18 dic 1991
a) dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88, le domande di titolo MCS presentate dal lunedì al giovedì alle ore 13 si considerano inoltrate simultaneamente; b) dell', paragrafo 2, primo e secondo comma del regolamento (CEE) n. 574/86, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 13 del martedì, le quantità che sono oggetto delle domande di titolo per prodotto inoltrate la settimana precedente. Gli Stati membri rilasciano i titoli MCS il venerdì successivo per le quantità richieste, salvo che la Commissione abbia adottato misure particolari; c) dell', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/86, l'esemplare n. 1 del titolo è consegnato direttamente al richiedente o trasmesso all'indirizzo che figura nella domanda; d) dell', paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 574/86, l'obbligo di utilizzare il titolo è mantenuto in caso di applicazione del coefficiente unico di riduzione.
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