Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 dic 1991
1. I massimali indicativi per alcuni prodotti del settore delle carni bovine che possono essere importati in Spagna dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono specificati nell'allegato I. 2. I massimali indicativi per alcuni prodotti del settore delle carni bovine che possono essere importati in Portogallo dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e dalla Spagna sono specificati nell'allegato II. 3. Qualora, nel corso di uno stesso anno civile, la quantità complessiva oggetto delle domande presentate per un bimestre sia inferiore alla quantità disponibile, la quantità residua viene aggiunta a quella disponibile nel bimestre successivo.
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