Art. 9
In vigore dal 18 dic 1991
1. Per poter beneficiare del regime all'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3588/91 per i prodotti recanti il numero d'ordine 59.0030 nell'allegato di tale regolamento, l'importatore deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro di importazione una dichiarazione di immissione in libera pratica, corredata di una domanda relativa ai prodotti considerati e di un certificato di origine. Se accettano tale dichiarazione, le autorità competenti dello Stato membro di cui trattasi comunicano alla Commissione le domande di assegnazione di un quantitativo nell'ambito dell'importo fisso.
2. Le domande sono trasmesse senza indugio alla Commissione con indicazione della data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica.
3. La Commissione assegna i quantitativi richiesti, per quanto il saldo disponibile lo permetta, in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità competenti dello Stato membro importatore.
I quantitativi eventualmente non utilizzati sono riversati quanto prima nell'importo fisso dell'anno per il quale sono stati concessi.
Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo dell'importo fisso disponibile l'assegnazione viene fatta proporzionalmente alle domande. Appena possibile, la Commissione informa gli Stati membri dei quantitativi prelevati.
Storico versioni
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