Art. 4

Art. 4

In vigore dal 18 dic 1991
1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'. 2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti riferibili allo stesso numero d'ordine, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in altri Stati membri; qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti che recano lo stesso numero d'ordine, tutte le sue domande sono irricevibili. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi numeri d'ordine. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste, per numero d'ordine, e dei paesi di origine. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telescritto o telefax il giorno lavorativo suindicato compilando il modulo riportato nell'allegato I qualora non siano state presentate domande e i moduli riportati negli allegati I e II qualora siano pervente domande. 4. I titoli sono rilasciati il venitreesimo giorno di ciascun periodo, con riserva di una decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione. 5. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo. 6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.
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