Art. 12

Art. 12

In vigore dal 18 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6. (2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. (3) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29. (4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (5) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29. ALLEGATO I (Pagina / ) COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3 - VOVA E POLLAME DOMANDE DI TITOLO DI IMPORTAZIONE A PRELIEVO RIDOTTO . . . PERIODO 1992 Data: Stato membro: Regolamento (CEE) n. . . . . /92 della Commissione Mittente: Responsabile da contattare: Telefono: Telefax: Numero di pagine: Numero d'ordine delle domande: Quantità totale richiesta (in t): ALLEGATO II (Pagina / ) COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3 - UOVA E POLLAME DOMANDA DI TITOLO DI IMPORTAZIONE A PRELIEVO RIDOTTO . . . PERIODO 1992 Numero d'ordine: Stato membro: Codice NC N. Richiedente (nome e indirizzo) Quantità (in t) Paese d'origine Totale tonnellate per numero d'ordine: . . . . . . . . . . . .
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