Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 dic 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7. (4) GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 28 del 2. 2. 1991, pag. 23. (6) GU n. L 281 del 12. 10. 1990, pag. 14.
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