Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1780/89 è modificato nel seguente modo:
In vigore dal 18 dic 1991
1) All' è aggiunto il seguente testo:
« Qualora l'utilizzazione prevista per l'alcole consista nell'esportazione verso paesi terzi sotto forma di merci deve essere fornita la prova che, durante i due anni precedenti, sia stata concessa l'autorizzazione ad utilizzare alcole dei paesi terzi per la fabbricazione, in regime di perfezionamento attivo, delle stesse merci esportate. »
2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 3
Conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, la Commissione bandisce una gara permanente per determinati quantitativi d'alcole ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87. I quantitativi d'alcole aggiudicati nell'ambito di tale gara non oltrepassano i 400 000 hl all'anno. »
3) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 4
1. La Commissione procede a gare parziali nell'ambito di una gara permanente.
2. Il bando di gara parziale è pubblicato nelle prime due settimane di ogni trimestre nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee, serie C.
Nel bando sono indicati:
- una o più cisterne che costituiscono una partita per Stato membro;
- il quantitativo di alcole, espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol, oggetto della gara parziale;
- il livello della cauzione di partecipazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e della cauzione di buona esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1780/89;
- le modalità specifiche per la gara permanente, nonché i nominativi e gli indirizzi degli organismi d'intervento interessati. »
4) All'articolo 5, primo paragrafo, si inserisce il seguente primo trattino:
« - la natura della merce esportata qualora l'utilizzazione prevista per l'alcole consista nell'esportazione verso paesi terzi sotto forma di merci; ».
5) All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
« 3. Il concorrente può presentare una sola offerta per tipo d'alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara parziale. Qualora egli presenti più offerte per tipo di alcole, per tipo di utilizzazione finale e per gara parziale nessuna di queste offerte potrà venire accettata. »
6) All'articolo 7, paragrafo 4 bis, il terzo comma è sostituito dal seguente testo:
« A tal fine la decisione della Commissione indica il numero della cisterna nella quale il quantitativo di alcole di sostituzione è immagazzinato, di concerto con l'organismo d'intervento interessato. »
7) All'articolo 35, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
«1. Ai fini della stesura dei bandi di gara parziale la Commissione invia agli Stati membri interessati una richiesta di informazioni che indica, per Stato membro:
- il quantitativo di alcole, espresso in ettolitri di alcole a 100 % vol, che essa prevede di mettere in vendita mediante gara,
- il tipo di alcole in questione,
- la qualità degli alcoli in oggetto, precisando un limite massimo e minimo per le caratteristiche di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera d), primo e secondo trattino.
Entro quindici giorni dal ricevimento di questa richiesta gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'ubicazione ed i riferimenti precisi delle diverse cisterne di alcole che rispondono alle caratteristiche qualitative richieste per un quantitativo globale pari almeno al quantitativo di alcole di cui al primo comma, primo trattino.
Gli Stati membri interessati designano in modo equilibrato gli alcoli provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, da un lato, e quelli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35 e 36 dello stesso regolamento, dall'altro. »
8) All'articolo 35, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:
« 3. Una volta effettuata la comunicazione degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2, secondo comma, l'alcole delle cisterne in questione non può più essere spostato sino al rilascio di un apposito buono di ritiro.
L'alcole delle cisterne che non figurano nei bandi di gara interessati o non sono designate nella decisione della Commissione di cui agli articoli 7, 15 e 23 non è più soggetto a tale divieto. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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