Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1707/90 è modificato nel seguente modo:
In vigore dal 18 dic 1991
1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 4
1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi di funghi originari della Cina, della Corea del Sud e di Taiwan è subordinata alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3850/89 della Commissione (*).
2. Le autorità competenti per il rilascio del certificato d'origine sono indicate nell'allegato III.
(*) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 8. »
2) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
« 2. In deroga all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2405/89, i titoli d'importazione per i prodotti di cui all' sono validi durante un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/89. La validità non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre dell'anno considerato. »
3) L'allegato III è abrogato.
4) L'allegato IV è sostituito dal seguente testo:
« ALLEGATO III
Le competenti autorità cui è fatto riferimento all'articolo 4 del presente regolamento sono le seguenti:
per la Repubblica popolare cinese:
- Shanghai Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Fujian Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Guangxi Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Zhejiang Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Jiangsu Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Sichuan Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Chongquing City Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Anhui Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Guangdokng Foreign Economic Relations and Trade Commission,
- Import/Export Department, Ministry of Foreign Economic Relations and Trade;
per la Corea del Sud:
- Korean Chamber of Commerce and industry;
per Taiwan:
- T'ai-wan Canners Association. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:3771:oj#art-1