Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1707/90 è modificato nel seguente modo:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1707/90 è modificato nel seguente modo:

In vigore dal 18 dic 1991
1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 4 1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi di funghi originari della Cina, della Corea del Sud e di Taiwan è subordinata alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3850/89 della Commissione (*). 2. Le autorità competenti per il rilascio del certificato d'origine sono indicate nell'allegato III. (*) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 8. » 2) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: « 2. In deroga all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2405/89, i titoli d'importazione per i prodotti di cui all' sono validi durante un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/89. La validità non può tuttavia oltrepassare il 31 dicembre dell'anno considerato. » 3) L'allegato III è abrogato. 4) L'allegato IV è sostituito dal seguente testo: « ALLEGATO III Le competenti autorità cui è fatto riferimento all'articolo 4 del presente regolamento sono le seguenti: per la Repubblica popolare cinese: - Shanghai Foreign Economic Relations and Trade Commission, - Fujian Foreign Economic Relations and Trade Commission, - Guangxi Foreign Economic Relations and Trade Commission, - Zhejiang Foreign Economic Relations and Trade Commission, - Jiangsu Foreign Economic Relations and Trade Commission, - Sichuan Foreign Economic Relations and Trade Commission, - Chongquing City Foreign Economic Relations and Trade Commission, - Anhui Foreign Economic Relations and Trade Commission, - Guangdokng Foreign Economic Relations and Trade Commission, - Import/Export Department, Ministry of Foreign Economic Relations and Trade; per la Corea del Sud: - Korean Chamber of Commerce and industry; per Taiwan: - T'ai-wan Canners Association. »
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